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Decreto 21 marzo 2006
Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Sardegna.
(GU n. 150 del 30-6-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo
2001;
Viste le motivate richieste della regione Sardegna;
Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 consente alle
regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati
nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b),
entro i valori massimi ammissibili, purche' nessuna deroga presenti potenziale
pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque
destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere
assicurato con nessun altro mezzo congruo;
Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben
delimitata e per un periodo di tempo definito; Sentito il Consiglio superiore di
sanita' che si e' espresso in data 13 dicembre 2005;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione
interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le
deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la
regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi
specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio
particolare;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana
viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente
assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie
alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito
geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;
Decreta:
Art. 1.
1. Per il parametro clorito la regione Sardegna puo' stabilire fino al 31
dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B,
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo
ammissibile (VMA) di 1,3 mg/l.
2. Per il parametro trialometani la regione Sardegna puo' stabilire fino al 31
dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B,
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo
ammissibile (VMA) di 80 \mu g/l.
3. Per il parametro vanadio la regione Sardegna limitatamente alla localita' di
Zeppara, frazione del comune di Guspini, puo' stabilire fino al 31 dicembre 2006
la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile
(VMA) di 160 \mu g/l.
4. L'eventuale rinnovo e' vincolato alla presentazione di documentazione
dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi
interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi,
la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.
5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al
rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad
eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito
locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori
esclusioni e/o limitazioni temporali.
6. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in
attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti
valori.
Art. 2.
1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1,
nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle
specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di
acqua della migliore qualita' possibile.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata
revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. La regione Sardegna, entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri
della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla
situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti,
comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un
dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei
costi e della copertura finanziaria.
3. La regione Sardegna, entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri
della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione circa
le misure attuate o che si intendono adottare ai fini della tutela della risorsa
idrica dagli impatti antropici.
Art. 4.
1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono
trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2006
Il Ministro della salute
Storace
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli