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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 12 del 12-05-2006
Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua.
(B.U.R. Abruzzo n. 32 del 31 maggio 2006)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo, in attuazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 in
materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua, disciplina le
derivazioni delle acque comunque in atto alla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine di garantire il deflusso necessario alle forme di vita
acquatiche presenti nel reticolo idrico superficiale sotteso agli attingimenti
stessi.
2. La presente legge disciplina, altresì, le norme generali e gli indirizzi cui
le Autorità devono attenersi nell’esercizio delle loro funzioni concernenti
l’amministrazione delle acque superficiali, ed in particolare per quanto
previsto all’art. 1, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 152/1999.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Le acque disciplinate dalla presente legge sono quelle superficiali o
sotterranee che comunque alimentano in tutto o in parte gli alvei idrici
superficiali della Regione Abruzzo.
2. Le Autorità concedenti sono gli enti o i gestori pubblici preposti alla
gestione e alla vigilanza delle acque, così come individuati dalla L.R. 72/98 e
successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 3
Funzioni delle Autorità
1. Le derivazioni d’acqua sono regolate dall’Autorità concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il livello di deflusso necessario alla
vita e alla pulizia degli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri
degli ecosistemi interessati.
ARTICOLO 4
Compiti delle Autorità e della Giunta
1. Le Autorità concedenti provvedono al censimento di tutte le utilizzazioni
in atto nel medesimo corpo idrico e per tutti i corpi idrici del territorio
regionale. Al fine di ottemperare al rilascio di cui all’articolo 3, anche
attraverso la revisione delle concessioni in essere, le predette Autorità
dispongono prescrizioni o limitazioni, senza diritto alla corresponsione di
indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la riduzione del
canone di concessione.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
sulla base del censimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce con
propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, le
modalità e i termini di adeguamento per gli enti gestori, le portate necessarie
al mantenimento delle forme di vita e di autodepurazione dei canali, i compiti
di gestione e di controllo delle portate per i derivatori di acque pubbliche, i
soggetti abilitati ad effettuare le attività di monitoraggio ai fini della
redazione dei piani di tutela delle acque di cui all’art. 44 del D.lgs. n.
152/1999.
ARTICOLO 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della
Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 12 Maggio 2006