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Deliberazione 17 aprile 2002 n. 108
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - Certificato di abilitazione legge n. 46/1990. Richiedente: ANIEM.
(GU n. 131 del 6-6-2002)
IL
CONSIGLIO
Vista
la relazione dell'Ufficio affari generali giuridici appresso riportata;
Considerato
in fatto:
L'ANIEM
ha fatto pervenire un quesito relativo all'obbligo, per la partecipazione alle
gare d'appalto per lavori pubblici comprendenti anche l'esecuzione di
lavorazioni attinenti agli impianti, del possesso dell'abilitazione ai sensi
della legge n. 46/1990. In particolare veniva evidenziato un presunto contrasto
fra quanto messo in atto da parte delle Camere di commercio, che rilasciano il
relativo certificato di abilitazione solo per l'esecuzione degli impianti
all'interno degli edifici ad uso civile, e quanto disciplinato dall'Autorita'
con determinazione n. 56/2000, laddove la stessa ha subordinato l'attribuzione
della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14,
OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l'esecuzione di
lavorazioni ricomprese nell'elen-co di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, al possesso da parte dell'impresa della abilitazione prescritta dalla
suddetta legge n. 46/1990. In sintesi la problematica riguarda il fatto che molte
stazioni appaltanti, nella redazione dei bandi di gara prevedono, come requisito
di partecipazione, il possesso dell'abilitazione ai sensi della legge n.
46/1990, non solo per l'esecuzione di impianti all'interno degli edifici ad uso
civile, ma anche per opere diverse dagli edifici.
Stante
la valenza generale del quesito posto, la problematica e' stata inserita
all'attenzione dei firmatari dei protocolli d'intesa che hanno fatto pervenire
le richieste osservazioni entro il termine loro fissato.
Ritenuto
in diritto:
Ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990:
"Sono
soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli
edifici adibiti ad uso civile:
a)
gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione di
energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b)
gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti
di protezione da scariche atmosferiche;
c)
gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d)
gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di uso, di accumulo e di
consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e)
gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f)
gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili o simili;
g)
gli impianti di protezione antincendio."
Il
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447
"Regolamento di attuazione della legge n. 46/1990 in materia di sicurezza
degli impianti chiarisce, all'art. 1, cosa debba intendersi per edifici adibiti
ad uso civile e agli articoli 2 e 3 fornisce ulteriori precisazioni quanto ai
requisiti tecnico-professionali da possedersi dall'imprenditore o dal suo
responsabile tecnico, nonche' precisa che il certificato di riconoscimento dei
medesimi requisiti e' rilasciato alle imprese singole o associate dalla Camera
di commercio.
Il
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380 "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia", la cui entrata in vigore e' stata differita, con legge n.
463/2001, al 30 giugno 2002:
con
l'art. 107 ha ampliato l'ambito di applicazione della sopra riportata legge n.
46/1990 agli "impianti relativi agli edifici quale che ne sia la
destinazione d'uso";
con
l'art. 108, commi 1 e 2, ha riconfermato quanto disposto dall'art. 2 della legge
n. 46/1990 e cioe' che la relativa abilitazione e' attestata dall'iscrizione al
registro ditte di cui al regio decreto n. 2011/1934 o nell'albo delle imprese
artigiane di cui alla legge n. 443/1985 e che l'esercizio dell'attivita' in
questione e' subordinato al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui
al successivo art. 109 da parte dell'imprenditore, il quale, ove non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attivita' un responsabile tecnico che
abbia tali requisiti;
con
il comma 3 dello stesso art. 108 introduce una novita' rispetto al dettato di
cui alla legge n. 46/1990, ponendo una corrispondenza con il regime di
qualificazione SOA, lasciando salvo in ogni caso l'esercizio delle attivita'
alle imprese "in possesso di attestazione per le relative categorie
rilasciata da una societa' organismo di attestazione (SOA), debitamente
autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000".
In
tale ambito normativo si inseriscono le disposizioni dell'Autorita' che:
con
determinazione n. 56/2000 ha chiarito che "l'attribuzione della
qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16,
OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l'esecuzione di
lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, e' condizionata dal possesso da parte dell'impresa dell'abilitazione
prescritta dalla suddetta legge n. 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato
di iscrizione alla Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato;
con
determinazione 6/2001 ha precisato che, al fine della qualificazione delle
imprese nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17,
OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, la presenza, nella direzione tecnica delle
stesse, di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991 (tecnici laureati o
diplomati), e' equivalente al possesso della abilitazione dimostrata tramite
certificato della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato";
nella
nota illustrativa ai "bandi tipo" ha ritenuto opportuno che, nei bandi
di importo inferiore a Euro 150.000, in quanto relativi ad appalti non soggetti
alle disposizioni sul sistema unico di qualificazione, vengano indicate le
lavorazioni che, come nel caso della legge n. 46/1990, richiedono una specifica
particolare qualificazione, al fine di evitare che dette lavorazioni incidano
sulla quota massima subappaltabile correndo cosi' il rischio dell'insorgere di
difficolta' nel caso in cui, al superamento di detta quota, l'aggiudicatario non
sia in possesso della specifica particolare qualificazione.
Da
quanto sopra evidenziato risulta evidente che
1)
l'abilitazione di cui alla legge n. 46/1990 costituisce un requisito
indispensabile per l'esecuzione delle lavorazioni attinenti agli impianti di cui
alla elencazione contenuta nell'art. 1 della legge n. 46/1990 relativamente agli
edifici, quale che ne sia la destinazione d'uso;
2)
il possesso di detta abilitazione puo' essere comprovato mediante la produzione
del certificato della Camera di commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle
categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell'allegato A al decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le
lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'art. 1 della legge n. 46/1990;
3)
il possesso della medesima abilitazione puo' altresi' essere comprovato
dall'impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle
attivita' in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti.
In
base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
Accerta
che l'abilitazione di cui alla legge n. 46/1990 non costituisce requisito di
parteczazione alle relative gare d'appalto in quanto non ricompreso fra i
requisiti di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000; costituisce invece requisito indispensabile, da dimostrare in fase
esecutiva, qualora l'appalto riguardi lavori pubblici comprendenti impianti di
cui all'elencazione contenuta nell'art. 1 della legge n. 46/1990;
Accerta
che il possesso di attestazione SOA in una delle seguenti categorie: OG9, OG10,
OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30
abilita le imprese allo svolgimento delle attivita' connesse alla esecuzione di
lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'art. 1 della legge n. 46/1990;
Manda
all'ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente deliberazione al
soggetto istante.
Roma, 17 aprile 2002 Il presidente: Garri